D.LGS. 231/01

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto la disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Società in base alla quale queste possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società dagli amministratori o dai dipendenti.

In tal modo, parallelamente alle sanzioni penali previste per chi ha commesso il reato,  il decreto 231 prevede una serie di misure sanzionatorie che colpiscono direttamente la società, anche se quest’ultima non ha materialmente commesso alcuna condotta illecita (cosiddetta “colpa di organizzazione”). In particolare, sono state previste delle sanzioni pecuniarie che, in base ad un peculiare calcolo per quote, variano da un minimo di circa € 25.000 ad un massimo di € 1.549.000.

Unitamente (ed in aggiunta) a tali sanzioni pecuniarie, vengono disposte anche sanzioni interdittive, espressamente progettate per paralizzare l’operato dell’Ente responsabile ed escluderlo da ogni futura attività economica. Infatti, tali sanzioni possono consistere nell’interdizione dall’esercizio dell’attività; nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;  nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o nell’eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sono infine previste le sanzioni della confisca del prezzo o del profitto del reato e della pubblicazione della sentenza.

La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni, anche prive di personalità giuridica. Sono da considerarsi soggetti destinatari:

  • Le società di persone e di capitali, le società cooperative;
  • Le associazioni con o senza personalità giuridica;
  • Gli enti appartenenti al c.d. Terzo settore (es. Fondazioni);
  • Le società partecipate da enti pubblici;
  • Le imprese individuali;
  • Gli studi professionali in forma societaria;
  • Le banche;
  • I gruppi di imprese.

La società è esposta, dunque, al rischio di rispondere con il proprio patrimonio e con la propria attività per i reati commessi dai soggetti ad essa legati. A tal riguardo, il legislatore ha predisposto un ventaglio molto ampio sia delle fattispecie criminose idonee a costituire una responsabilità per la società, sia dei soggetti ad essa legati che fanno scattare tale responsabilità:

  • 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico)
  • 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati)
  • 24-ter (delitti di criminalità organizzata)
  • 25 (concussione e corruzione)
  • 25-bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)
  • 25-bis.1 (delitti contro l’industria e il commercio)
  • 25-ter (reati societari)
  • 25-quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico)
  • 25-quater.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
  • 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale)
  • 25-sexies (abusi di mercato)
  • 25-septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
  • 25-octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
  • 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d’autore)
  • 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)
  • 25-undecies (reati ambientali)
  • 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

La responsabilità della Società viene esclusa se essa ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e controllo (M.O.G.) idonei a prevenire i reati stessi e ha istituito un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza e aggiornamento dei modelli.

L’adozione del modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 rappresenta un’opportunità per ottimizzare e formalizzare le procedure aziendali nell’ottica di una nuova governance societaria. Per poter essere ritenuto idoneo dall’autorità giudicante, il modello 231 deve essere redatto “su misura” e in grado di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati.

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